informativa
Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestite:
- in forma imprenditoriale;
- in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.
Nell’attività Case e Appartamenti per vacanze, sia con gestione imprenditoriale che non imprenditoriale, per ospitare l’utenza NON è richiesta la stesura di contratti di locazione.
Nell’attività non imprenditoriale, considerato l’obbligo di chiusura per almeno novanta (90) giorni anche non continuativi (sospesi per gli anni 2020 e 2021), si può ospitare la stessa persona anche per un periodo pari a nove mesi senza l’obbligo di effettuare un contratto di locazione.
Nell’attività imprenditoriale, non avendo alcun obbligo di chiusura, si può ospitare la stessa persona anche per un anno sempre senza l’obbligo di effettuare un contratto di locazione.
Nelle C.A.V. (imprenditoriali e non) può essere svolta esclusivamente ricettività turistica e di conseguenza non si può locare ad uso abitativo. Ne consegue che le C.A.V. non imprenditoriali durante i 90 o più giorni di chiusura non possano essere adibite a diversa destinazione, nemmeno a fronte di contratti di affitto registrati (e non) all’Agenzia delle Entrate.
Se la struttura ha destinazione turistica tale rimane anche durante il periodo di chiusura.
Qualora si volesse stipulare contratto di locazione nell’unità abitativa adibita ad attività C.A.V. è necessario procedere alla cessazione definitiva dell’attività turistica (con le modalità indicate nell’articolo 38 comma 6 Legge Regionale n.27/2015)
Le CAV imprenditoriali e NON imprenditoriali sono obbligate alla registrazione dei movimenti turistici nel portale regionale ROSS1000, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi del Decreto Legislativo n.322/89 (art.7), dal Regolamento UE n.692/2011 e dalla Legge Regionale n.27/2015:
• la mancata compilazione dei flussi parziale o totale, nei tempi e nelle modalità indicate, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.38 comma 8 della L.R. n.27/2015;
• sia la chiusura temporanea che l'apertura senza movimento della struttura sono da segnalare nel mese di competenza in ROSS1000 e non possono essere omesse;
Alloggi o parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestite in forma imprenditoriale/non imprenditoriale (locazioni turistiche):
Regione Lombardia, con proprio atto n. 17869 del 6 dicembre 2019, ha deliberato il D.D.u.o. - Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale - relativo alla "Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come Case ed appartamenti per vacanze (C.A.V.) – integrazione D.D.u.o. n. 13056 del 17.09.2019".
Si fa inoltre presente che, tale attività, la LOCAZIONE TURISTICA, non si configura come struttura ricettiva e, pertanto, per il gestore e per l'agenzia di gestione, non sono previsti i sottoelencati adempimenti:
- comunicazione delle tariffe;
- cessazione temporanea;
- periodo di chiusura di 90 giorni (non obbligatorio);
- polizza assicurativa (non obbligatoria);
Le LOCAZIONI TURISTICHE saranno presenti nel portale della Regione Lombardia ROOS1000 e avranno l'obbligo di:
- comunicazione dei flussi (inserimento nel portale della Regione Lombardia ROOS1000);
- comunicare gli alloggiati alla Questura;
- utilizzare il codice CIR - Codice identificativo di riferimento.
Sono alloggi dati in locazione ex. art. 53 del codice del turismo (D.lgs. 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art. 1571 del Codice civile. Hanno destinazione urbanistica residenziale e possiedono i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Si considerano LOCAZIONI con finalità TURISTICHE, quelle aventi durata non superiore a 30 giorni (rif. R.R. n. 7/2016), senza registrazione del contratto di locazione.
Dal 02.11.2024, data di entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR, le Locazioni Turistiche sono automaticamente abilitate a sottoscrivere tutte le tipologie di contratti di locazione turistiche individuati dalla normativa statale, quindi anche superiori ai 30 giorni.
PERCORSO DI REGOLARIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE - CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE E LOCAZIONI TURISTICHE
- Comunicazione di avvio dell'attività al SUAP (si deve compilare la pratica tramite lo sportello telematico della Comunità Montana di Valle Camonica - vedi link nella sezione modulistica)
- Ricezione del CIR generato automaticamente da "ROSS1000" e conseguente accesso a tale portale tramite SPID per le relative comunicazioni
- Ottenimento del CIN sul portale del Ministero del Turismo. Il CIN deve essere affisso ed indicato in tutte le pubblicizzazioni dell'immobile/comunicazioni;
- Registrazione presso la Questura di Brescia - Portale "Alloggiati web"
- Registrazione al Portale dell'Imposta di Soggiorno dell'Unione https://unione-valle-camonica.imposta-soggiorno.it e conseguente comunicazione trimestrale anche se a presenze pari a zero.
Per ulteriori informazioni:
tel. 0364.929829 interno 2 - cinzia.marocchini@unionealtavallecamonica.bs.it (per le pratiche inerenti i Comuni di Ponte di Legno e Temù)
tel. 0364.779610 - anna.donati@comune.vezzadoglio.bs.it (per le pratiche inerenti i Comuni di Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno)